Il quadro di una società in-house regionale che esercita mansioni equiparabili a quelle dirigenziali non può essere assunto presso un gruppo societario privato, quando lo stesso soggetto, negli ultimi tre anni, abbia esercitato verso la società controllata del medesimo gruppo poteri autoritativi e negoziali.
In tale situazione si applica il cosiddetto divieto di pantouflage, che preclude, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati al ricorrere di specifici presupposti.
Questo è quanto emerge da un recente parere reso da Anac (parere dell’11 marzo 2025).